Il Lavoro

Tutte le persone maggiorenni con disabilità, con una percentuale di invalidità superiore al 45%, accertata da una apposita Commissione presso la ASL, hanno diritto al collocamento obbligatorio al lavoro in base alla Legge n. 68 del 12.3.99.

Il Centro per l’impiego provinciale ha uno sportello preposto per l’iscrizione delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/99, presso il quale viene costituita una graduatoria provinciale unica degli iscritti all’elenco delle persone con disabilità disoccupate.

Il diritto alla pensione ai superstiti disabili viene mantenuto anche in caso di attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili. L’inserimento lavorativo viene programmato mediante un progetto adattato alla situazione specifica e viene stipulata una convenzione di inserimento lavorativo temporaneo presso il datore di lavoro.

La Legge n. 68/99 prevede delle quote d’obbligo, variabili in relazione al numero di addetti, per la assunzione per le aziende pubbliche e private, le quali procedono alle richieste di assunzione attraverso chiamata numerica o chiamata nominativa.

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