LEA 2017, tra novità “vintage” e innovazioni attese.

- Redazione

Attesi da 15 anni, sabato 18 marzo sono arrivati i nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza) aggiornati, cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) deve garantire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di un ticket.

La notizia arrivata con un sospiro di sollievo porta insieme alla ventata di ottimismo “ministeriale”  molte perplessità da parte delle Amministrazioni Regionali  a cui è declinata operativamente ed economicamente l’adempimento dei LEA. L’investimento complessivo di 800 milioni di euro annui, già definito insufficiente dalle Regioni, porterà inevitabilmente una nuova stagione di promesse disattese e scarica barile istituzionali.

Per garantire che i Lea siano sempre aggiornati ed evitare il rischio di attese decennali, è stata istituita una Commissione nazionale che monitorerà il contenuto dei Lea, escludendo prestazioni che divengano obsolete e valutando di erogare a carico del Ssn trattamenti che nel tempo si dimostrino innovativi.  Speriamo che, in uno scenario economico già fortemente turbato dalla crisi del Sistema Italia, la Commissione di monitoraggio, al fine di rendere sostenibile l’operazione Lea, non tenderà a favorire più l’esclusione rispetto all’inclusione di nuove prestazioni erogabili dal SSn, oltre al mantenimento di quelle in essere.

Il documento, firmato lo scorso 12 gennaio dal premier Paolo Gentiloni, mette tra le nuove prestazioni garantite la fecondazione assistita eterologa ed omologa, i nuovi vaccini, lo screening neonatale esteso a tutte le regioni, lesenzione dal ticket per endometriosi, i trattamenti per la celiachia e l’esenzione sanitaria estesa ad ulteriori 110 malattie rare. Entra anche il trattamento dell’autismo, con diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato, integrazione nella vita sociale e sostegno per le famiglie.

Fra le tante innovazioni dei Lea 2017, si ritrovano anche alcune novità vintage per i cittadini, come il capitolo sulle Cure Domiciliari e Palliative. Per il popolo degli invalidi gravissimi, malati inguaribili ad altissima intensità assistenziale ed i loro caregivers familiari, tornare a leggere concetti come PAI, Valutazione multidimensionale, ADI, Cia, ecc, aggiunge nuova frustrazione a quella accumulata in anni di Piani socio sanitari nazionali, regionali e per le malattie rare regolarmente disattesi nei loro contenuti a favore di percorsi assistenziali domiciliari.

Nei Lea si fa riferimento alla centralità dei Medici di medicina generale o dei Pediatri di libera scelta come “case manager” fra famiglia, ASL e Territorio, un ruolo di grande complessità e responsabilità, che ricade sulle spalle degli stessi familiari soprattutto in presenza di patologie rare poco conosciute dagli stessi medici.

Con tali premesse, le promesse e le regole contenute nei nuovi Lea sono sabotate da debolezze strutturali che rischiano di vanificarle in assenza di una programmazione concreta e attenta a convertire la legge scritta in servizi reali.

Sentito il governo centrale, ora tocca ai cittadini e al governo sanitario delle Regioni mettere a regime le novità vintage e le innovazioni attese nei Lea 2017.

 

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Si riportano gli articoli 22 e 23 sulle Cure Domiciliari e Palliative.

Art. 22

Cure domiciliari

Il Servizio sanitario nazionale  garantisce  alle  persone  non autosufficienti e in condizioni di fragilita’, con patologie in  atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a  domicilio  costituiti dall’insieme  organizzato  di  trattamenti   medici,   riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino  funzionale  e  migliorare  la qualita’  della    L’azienda  sanitaria   locale   assicura   la continuita’ tra le fasi  di  assistenza  ospedaliera  e  l’assistenza territoriale a domicilio. 

Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone  non autosufficienti e in condizioni di fragilita’, si  integrano  con  le prestazioni di  assistenza  sociale  e  di  supporto  alla  famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e  coordinamento sull’integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico,  funzionale  e sociale e’  accertato  attraverso  idonei  strumenti  di  valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della  persona  e la  definizione  del  «Progetto  di  assistenza  individuale»  (PAI)  sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).

In relazione al bisogno di salute dell’assistito ed  al  livello di intensita’, complessita’ e durata  dell’intervento  assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

(salto le cure di I^ e II ^ livello)

cure domiciliari integrate (ADI) di III^  livello:  costituite da  prestazioni  professionali  di  tipo  medico,  infermieristico  e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all’art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli  articoli  11  e  17, nonche’ dei preparati per nutrizione artificiale a favore di  persone con patologie  che,  presentando  elevato  livello  di  complessita’, instabilita’ clinica e sintomi  di  difficile  controllo,  richiedono continuita’ assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessita’ di fornire  supporto alla famiglia e/o al  care‐giver.  Le  cure  domiciliari  ad  elevata intensita’ sono attivate con le modalita’ definite  dalle  regioni  e dalle province autonome richiedono la valutazione  multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto  di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina  generale  o  il pediatra di libera scelta assumono  la  responsabilita’  clinica  dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.

Ai sensi dell’art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del  Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  recante  «Atto  di indirizzo e coordinamento sull’integrazione sociosanitaria», le  cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico  e assistenza  tutelare  professionale   alla   persona.   Le   suddette prestazioni  di   aiuto   infermieristico   e   assistenza   tutelare professionale, erogate secondo i modelli  assistenziali  disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono  interamente  carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta  giorni  dopo  la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per  cento nei giorni successivi. 

Le cure domiciliari sono integrate  da  interventi  sociali  in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale. 

(1) CIA:  coefficiente  intensita’  assistenziale  =  GEA/GdC;   GEA:     giornate di effettiva assistenza nelle quali e’ stato  effettuato  almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura  dalla  data della presa in carico alla cessazione del programma

 

Art. 23

Cure palliative domiciliari

Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure  domiciliari palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell’ambito  della Rete di cure palliative a favore di persone affette da  patologie  ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono  terapie  o, se  esistono,  sono   inadeguate   o   inefficaci   ai   fini   della stabilizzazione della malattia o di  un  prolungamento  significativo della vita.

Le cure sono erogate  dalle  Unita’  di  Cure  Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell’ambito della Rete  e sono  costituite  da  prestazioni  professionali  di   tipo   medico, infermieristico,   riabilitativo    e    psicologico,    accertamenti diagnostici,  fornitura  dei  farmaci  di  cui  all’art.  9   e   dei dispositivi medici  di  cui  agli  articoli  11  e  17,  nonche’  dei preparati  per  nutrizione  artificiale,  da  aiuto  infermieristico, assistenza tutelare professionale  e  sostegno.

Le  cure palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:      a) livello base: costituito da interventi coordinati  dal  medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo  quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo  2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l’ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi  programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del  progetto  di assistenza individuale; b) livello specialistico: costituito da interventi da  parte  di equipe multiprofessionali e  multidisciplinari  dedicate,  rivolti  a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base  sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza  e  modalita’ di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessita’, legato anche all’instabilita’  clinica  e  ai  sintomi  di  difficile controllo, sono garantiti la  continuita’  assistenziale,  interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di  0,50  definiti  dal progetto di  assistenza  individuale  nonche’  pronta  disponibilita’

medica e infermieristica sulle 24 ore.

Le cure  domiciliari  palliative  richiedono  la   valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari  e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale»  (PAI).  Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi  sociali  in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

 

Dalla lettura dei due articoli si evince ancora una volta che le  cure  domiciliari  ad  elevata intensita’ richiedono oltre alla valutazione  multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto  di assistenza individuale» (PAI), che il Il medico di medicina  generale  o  il pediatra di libera scelta assumono  la  responsabilita’  clinica  dei processi di cura.